IL TRIBUNALE Rilevato che questo Collegio, con ordinanza di data odierna, ha rigettato, ritenendo non congrua la pena, tra le altre, l'istanza ex art. 444 c.p.p., proposta dall'imputato Rovro Aldo, in relazione a reati a lui contestati come commessi in concorso con Vivaldelli Maurizio; Rilevato altresi' che sui suddetti reati il tribunale dovrebbe giudicare, in sede dibattimentale, il Vivaldelli; Considerato che nella fattispecie ricorrono le medesime ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a pronunciare la sentenza n. 371 dd. 17 ottobre 1996, in quanto questo tribunale, respingendo la proposta di patteggiamento avanzata dal coimputato Rovro, nella sostanza ha espresso una valutazione di responsabilita' sui fatti contestati che potrebbe condizionare il Collegio nel successivo giudizio; Considerato, pertanto, che ricorre l'opportunita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del Giudice che, dopo aver rigettato l'istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di coimputato, sia poi chiamato, a seguito di separazione dei processi, a giudicare, per il medesimo reato, altro concorrente, la cui partecipazione sia stata incidentalmente valutata.