IL TRIBUNALE
   Rilevato  che  questo  Collegio,  con ordinanza di data odierna, ha
 rigettato, ritenendo non congrua la pena, tra le altre, l'istanza  ex
 art.  444  c.p.p.,  proposta dall'imputato Rovro Aldo, in relazione a
 reati a lui contestati  come  commessi  in  concorso  con  Vivaldelli
 Maurizio;
   Rilevato  altresi'  che  sui  suddetti  reati il tribunale dovrebbe
 giudicare, in sede dibattimentale, il Vivaldelli;
   Considerato che nella fattispecie ricorrono le medesime ragioni che
 hanno indotto la Corte costituzionale a pronunciare  la  sentenza  n.
 371  dd.  17 ottobre 1996, in quanto questo tribunale, respingendo la
 proposta di  patteggiamento  avanzata  dal  coimputato  Rovro,  nella
 sostanza  ha  espresso  una  valutazione di responsabilita' sui fatti
 contestati che  potrebbe  condizionare  il  Collegio  nel  successivo
 giudizio;
   Considerato,  pertanto,  che  ricorre  l'opportunita'  di sollevare
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento  agli  artt.
 3  e 24 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita'  del  Giudice  che,  dopo
 aver rigettato l'istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.  nei
 confronti  di  coimputato, sia poi chiamato, a seguito di separazione
 dei processi, a giudicare, per il medesimo reato, altro  concorrente,
 la cui partecipazione sia stata incidentalmente valutata.